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mercoledì 6 agosto 2008

100 GIORNI DI LAVORO: IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Espulsione degli stranieri irregolari

Le nuove norme ampliano i casi di espulsione degli immigrati clandestini su ordine del giudice prevedendo analogo provvedimento per i cittadini comunitari, attraverso la misura dell’allontanamento di chi non ha reddito o delinque.
Il limite della pena per applicare l’espulsione o l’allontanamento viene portato a due anni di carcere (prima era di 10). Il giudice, in tutti i casi di condanna dello straniero o del cittadino comunitario a più di due anni di carcere, ne ordina il rimpatrio. Chi trasgredisce l’ordine di espulsione o di allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni. I centro di permanenza temporanea
I Centri di permanenza temporanea (Cpt) e i Centri di permanenza temporanea e assistenza (Cpta) cambiano nome e diventano Centri di identificazione ed espulsione (Cie). Per chi dichiara una falsa identità a un pubblico ufficiale si prevede l’innalzamento del massimo della pena, che passa da tre a sei anni. Verrà punito con il carcere fino a sei anni anche chi altera parti del proprio corpo o del corpo di un altro. La pena è aggravata se è commessa da un medico o da un operatore del settore sanitario.


Aggravante clandestinità
Se chi commette un reato si trova illegalmente sul territorio nazionale le pene sono aumentate di un terzo. La nuova aggravante di clandestinità viene applicata sia agli extracomuniari che ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea irregolarmente entrati in Italia.


Carcere e confisca casa per chi affitta a immigrati irregolari
Carcere da sei mesi a tre anni per chi, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, o lo cede allo stesso anche in locazione. Con la condanna scatta anche la confisca del bene. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5 mila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato.


Restrizioni per i ricongiungimenti
Per il coniuge è richiesta l’età minima di diciotto anni e che non sia legalmente separato. Per i figli maggiorenni si richiede che la impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita dipenda da una condizione di invalidità totale.
Per i genitori si richiede che non abbiano altri figli nel Paese di origine o, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Si prevede, poi, la possibilità del ricorso all’esame del DNA per l’accertamento del rapporto di parentela, quando manchi la documentazione o sussistono fondati dubbi sulla sua autePolizianticità.


Verifica del reddito per poter soggiornare in Italia anche per i cittadini comunitari
Le risorse economiche sufficienti per soggiornare oltre tre mesi devono provenire da attività lecite dimostrabili. La possibilità di autocertificare la sussistenza di risorse economiche sufficienti è limitata a chi soggiorna nel territorio nazionale per motivi di studio.L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, così come la richiesta della carta di soggiorno per il suo familiare, deve avvenire entro dieci giorni dal decorso dei tre mesi dall’ingresso. Anche ai comunitari sono estesi i rilievi dattiloscopici quando previsti per i cittadini italiani.
E’prevista la sospensione del decorso dei cinque anni per l’acquisizione del diritto al soggiorno permanente durante l’esecuzione di condanne per determinati reati gravi.
Ai fini dell’allontanamento, costituisce motivo imperativo di pubblica sicurezza la mancata iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno. Vengono altresì previsti come motivi imperativi di pubblica sicurezza i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume ed i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
In attesa dell’esecuzione dell’allontanamento il comunitario potrà essere trattenuto, per un massimo di quindici giorni, in un centro di permanenza. In caso di violazione del divieto di reingresso è previsto l’aumento delle sanzioni penali. La mancata pronuncia, entro sessanta giorni, del giudice sull’istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento consente l’esecuzione del medesimo provvedimento.

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