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sabato 4 ottobre 2008

Cosa prevede ddl sul Federalismo

ROMA - Autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, città metropolitane e Regioni rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, ma anche premi o sanzioni per un’amministrazione più efficiente e un fondo perequativo che colmi i divari nel Paese.

Sono questi i principi salienti del disegno di legge delega approvato questa mattina in consiglio dei ministri sul federalismo fiscale dopo una lunga fase di trattative con le autonomie locali.

La riforma, che il ministro Tremonti non ha esitato a definire «storica», dovrà concretizzarsi nei decreti attuativi che il governo si impegna ad approvare entro 24 mesi.

Con essi si concretizzerà il processo di riforma che oggi è stato delineato solo nei principi fondanti.

Dovranno innanzi tutto attribuire risorse autonome a Regioni ed enti locali secondo i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e superare il riferimento alla spesa storica sostituendola nel tempo con i cosiddetti costi standard.

Tra i punti qualificanti del provvedimento, la correlazione tra prelievo fiscale e benefici; l’istituzione di tributi regionali e locali; la facoltà per le Regioni di far compartecipare gli enti locali al gettito dei tributi; garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale; riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata delle Regioni; territorialità dell’imposta; tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e di gestione; premi o sanzioni a comportamenti virtuosi o meno. Per gli enti più virtuosi ci sarà la possibilità di modificare l’aliquota di un tributo erariale, mentre per quelli meno virtuosi è previsto il divieto di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche e sarà anche vietato la possibilità di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali. Questo fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi. Il meccanismo della legge sarà realizzato e verificato da una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e da una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

REGIONI – è previsto che «dispongano di tributi e di compartecipazioni erariali in grado di finanziare le spese» delle loro competenze; della potestà di modificare le aliquote dei tributi. A evitare diseguaglianze sarà il Fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante.

ENTI LOCALI – la legge individua i tributi propri di Comuni e Province e stabilisce che gli introiti deriveranno dalla compartecipazione all’Irpef, da tributi propri e da un fondo perequativo. Le Regioni possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali di cui i beneficiari possono aumentare le aliquote. Gli enti locali, infine, hanno piena autonomia per fissare le tariffe per prestazioni o servizi. Sempre le Regioni devono istituire due fondi a favore di Comuni e Province per concorrere al finanziamento delle funzioni trasferite. Il finanziamento delle città metropolitane avviene anche con tributi specifici e quello di Roma Capitale con specifici stanziamenti e quote aggiuntive di tributi erariali.


[La Gazzetta del Mezzogiorno]

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