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venerdì 23 gennaio 2009

Federalismo fiscale

Il Senato ha approvato in prima lettura il testo della riforma federale.

Questo in sintesi il contenuto del provvedimento. Il testo sarà trasmesso a Montecitorio.

Da spesa storica a costo standard

Bisogna assicurare autonomia di entrata e spesa agli enti locali in modo da sostituire, gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica con quello del costi standard per i servizi fondamentali che devono costare ed essere erogati in modo uguale in tutto il Paese.

Premi per enti virtuosi

Un "sistema premiante" per chi, a fronte di un alto livello dei servizi, sia in grado di garantire una pressione fiscale inferiore alla media degli enti del suo livello. Sanzioni fino al commissariamento per comuni, province e regioni inadempienti.

Tetto a compartecipazioni

foto: AssisiPer l'erogazione dei servizi le autonomie locali fanno ricorso al fondo perequativo, alla compartecipazione a tributi erariali e a tributi propri. Nel caso dei comuni è previsto un mix di compartecipazione a Iva e Irpef. Il ddl prevede in ogni caso una tendenziale limitazione delle compartecipazioni alle sole spese per garantire le funzioni essenziali

Funzioni comuni e province

Il ddl definisce le funzioni essenziali per Comuni e Province, in attesa della Carta delle Autonomie. Il testo prevede anche la definizione delle funzioni e dei conseguenti tributi per le città metropolitane.

Roma capitale e città metropolitane

Dalla tutela dei beni storici e artistici alla valorizzazione di quelli ambientali e fluviali, dall'edilizia pubblica e privata alla protezione civile: sono alcune delle funzioni amministrative che spettano al comune di Roma, oltre a quelle attualmente di sua competenza. Queste funzioni sono disciplinate con regolamenti del Consiglio comunale, che diventa Assemblea capitolina. A Roma Capitale viene attribuito un patrimonio ''commisurato alle funzioni'' che le vengono attribuite ed è previsto anche il ''trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale".

Patto di convergenza

Il governo individua un percorso dinamico di convergenza ai costi e fabbisogni standard detto "patto di convergenza" che gli enti sono tenuti a rispettare. In caso contrario lo Stato accerta le motivazioni degli scostamenti e stabilisce le azioni correttive.

Bicameralina

A dare il parere sui decreti attuativi sarà una commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori, indicati dai gruppi e nominati dai presidenti delle Camere. La commissione lavora con la consulenza di un comitato esterno con rappresentati delle autonomie territoriali nominato dalla Conferenza Unificata. Il governo, se non intende conformarsi ai pareri di questa commissione come di quelle economiche che saranno investite di questo compito, deve rimettere i testi alle Camere, ma dopo 30 giorni dalla nuova trasmissione può comunque adottare i decreti in via definitiva.

Tempi di attuazione

Il primo decreto attuativo del ddl va emanato entro un anno, gli altri entro due anni dall'entrata in vigore del testo. Il sistema sarà a regime al massimo entro nove anni.

Finanziati tutti i Lep

Finanziati al 100% tutti i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali (non solo sanità, scuola e assisstenza)

Perequazione infrastrutturale

Durante il passaggio ai costi standard dovrà essere ridotto il gap di infrastrutture tra Nord e Sud (con un occhio di riguardo per le isole)

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Enti locali Funzioni fondamentali Funzioni non fondamentali
Regioni sanità, assistenza, istruzione e tutti gli altri livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sui diritti civili e sociali calcolati a costi standard Tutte le altre tranne trasporto pubblico locale che si pone a metà strada
Province* il 70% delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro Tutte le altre
Comuni* Il 70% delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambiente; settore sociale Tutte le altre
Città metropolitane Pianificazione del territorio e delle reti infrastrutturali; strutturazione dei sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici; promozione e coordinamento di sviluppo economico e sociale

(*) Il Ddl considera essenziale l'80% delle spese attuali di Comuni e Province e non essenziale il restante 20%

Risorse Entrate proprie Perequazione statale**
Per le funzioni fondamentali delle Regioni Irap (da sostituire) e altri tributi regionali; riserva di aliquota o addizionale Irpef; compartecipazione Iva. Per quelle non fondamentali: tributi propri e addizionale Irpef Perequazione al 100% sui costi standard. Per quelle non fondamentali: perequazione sulle capacità fiscali (e dunque parziale)
Per le spese essenziali delle Province Tributi propri; tributi collegati al trasporto su gomma; compartecipazione a un'imposta erariale; una o più tasse di scopo. Per quelle non essenziali: tributi propri e compartecipazioni a tributi regionali e perequazione Perequazione al 100% sul fabbisogno standard. Per quelle non essenziali: perequazione sulle capacità fiscali (e dunque parziale)
Per le spese essenziali dei Comuni Tributi propri; compartecipazione Iva e Irpef; imposizione immobiliare (no Ici sulla prima casa), una o più tasse di scopo. Per quelle non essenziali: tributi propri e compartecipazioni a tributi regionali Perequazione al 100% sul fabbisogno standard. Per quelle non essenziali: perequazione sulle capacità fiscali (e dunque parziale)
Per le funzioni fondamentali delle Città metropolitane Tributi propri aggiuntivi rispetto a quelli dei Comuni perequazione al 100% sui fabbisogni standard

(**) I fondi perequattivi di Comuni, Province e Città metropolitane si trovano nel bilancio della Regione di appartenenza.

N.B. Per il trasporto pubblico locale, di competenza regionale, la perequazione è al 100% per le spese in conto capitale e sulle capacità fiscali per quelle correnti.

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